Avviso n. 135 Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico e green pass rafforzato
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Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico e green pass rafforza
Il Decreto-legge 24 novembre 2021 ha introdotto tra le altre cose l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021 e ha istituito, a decorrere dal 6 dicembre, il c.d. “Super Green Pass”. Quest’ultimo è un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19.
L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e la somministrazione della successiva dose di richiamo. La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata “entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19”, pari a 9 mesi dal completamento del ciclo primario.
Il dirigente scolastico dal 15 dicembre è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e a invitare immediatamente gli eventuali inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Si ricorda che il differimento o l’esenzione in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, devono essere attestate, come indicato nella nota MI del 7-12 2021, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2.
In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.
In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro
- dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,
- o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021.
Como, 9 dicembre 2021
Il dirigente scolastico
Roberto Peverelli