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Avviso n. 177 Decreto-Legge n. 5, 4 febbraio 2022 – “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID- 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività̀ nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”

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Oggetto: Decreto-Legge n. 5, 4 febbraio 2022 – “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID- 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività̀ nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”

Si comunicano le novità per la scuola secondaria di secondo grado, entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5. 

1) Con un caso di positività̀ accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività̀ didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. 

2) Con due o più̀ casi di positività̀ accertati tra gli alunni presenti in classe: 

– per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività̀ didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19; 

– per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività̀ didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità̀ genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni; 

– per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. 

Per quanto concerne le misure di carattere sanitario, disposte da ATS, le nuove disposizioni prevedono:

Con due casi o più̀ di positività̀ nella scuola secondaria di I e II grado, si applica agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la mascherina ffp2. 

 

Nei chiarimenti forniti in seguito alla pubblicazione del Decreto, il Ministero ha specificato che

 

Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo”.

 

Pertanto, gli studenti disposti in quarantena a seguito di un secondo caso e per i quali il provvedimento è in corso possono anticipare il rientro a scuola dopo 5 giorni, anziché 10, previo esito negativo di un tampone

 

Allegato Ministero

Como, 6 febbraio 2022      
 


Il Dirigente Scolastico
Roberto Peverelli

MI_Gestione Emergenza Covid-19 – Vademecum

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